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Il fascismo è illegale, ricordiamocelo

Il 7 gennaio Casapound ha organizzato una commemorazione della strage di Acca Larentia, dove 8mila persone hanno fatto il saluto romano al grido di "presente!". Le immagini sono impressionanti, da Istituto Luce, ma contro la legge. Eppure è successo.

Foto: IPA

Nel dibattito sulle derive neofasciste che imperversano nel Paese c’è una cosa che andrebbe ripetuta più spesso: in Italia il fascismo è illegale. Le leggi che vietano non solo la ricostituzione del disciolto partito fascista, ma anche la sua mera esaltazione propagandistica esistono e sono molto chiare: l’ordinamento giuridico italiano rappresenta un solido bastione per arginare la nostalgia del ventennio, l’istigazione all’odio razziale, i “quando c’era Lui”. Se è vero che per combattere il fascismo di ritorno bisogna agire su cultura, memoria e senso civico (tanto più ora che i metodi squadristi sembrano aver contagiato anche chi – stando alla lettera di rivendicazione – si proclama antifascista, come dimostra l’aggressione a Palermo del segretario provinciale di Forza Nuova Massimiliano Ursino), è altrettanto vero che proprio nel momento in cui si alza il livello dello scontro è necessario ripartire dalle basi: le leggi vigenti e la loro applicazione.

A cominciare dalla Costituzione, che alla XII disposizione transitoria e finale vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Cosa s’intenda per riorganizzazione, lo specifica la legge Scelba del 1952: “Quando un’associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista”.

L’articolo 4 della legge istituisce il reato di apologia di fascismo per chi fa propaganda per i movimenti neofascisti, nonché per chi “pubblicamente esalta esponenti, fatti, princìpi e metodi del fascismo”. Per finire: “Chiunque partecipando a pubbliche riunioni compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista o di organizzazioni naziste è punito con la reclusione fino a tre anni”. Chiaro, no? Se non lo fosse abbastanza, nel 1993 entra in vigore la legge Mancino, che punisce “con la reclusione fino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, oppure incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

Organizzazioni, associazioni e movimenti che predicano discriminazione e violenza sono vietati, e la legge specifica che “chi partecipa a tali organizzazioni o presta assistenza alla loro attività, è punito per il sol fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni”. Pena più aspra, fino a sei anni, per i dirigenti. Risale invece a settembre la proposta di legge sulla propaganda fascista, anche detta legge Fiano, che per ora è stata approvata solo dalla Camera e che, se passasse, ridefinirebbe il concetto di apologia ai tempi dei social: produzione, diffusione e vendita di contenuti e immagini inerenti al partito fascista o a quello nazista sono sanzionati con la reclusione da sei mesi a due anni, pena aumentata di un terzo se il fatto è commesso via web.

Proprio la proposta di legge Fiano è stata occasione per un vibrante dibattito sul reato di apologia di fascismo: non sono mancate critiche secondo cui proibire un’ideologia avrebbe l’effetto paradossale di rafforzarla, rendendo i suoi sostenitori dei martiri della causa. Osservazione anche interessante, se non fosse che le opinioni, la merce più inflazionata del ventunesimo secolo, con la legge c’entrano molto poco: nel sistema di pesi e contrappesi che regola l’ordinamento giuridico, quello che pensano i commentatori è irrilevante. Se la norma c’è, non si tratta di dibattere se sia opportuno o meno applicarla, ma di applicarla e basta.

E si arriva quindi alla giurisprudenza: sul bilanciamento tra la legge Scelba e l’articolo 21 della Costituzione, quello che tutela la libertà di pensiero, si è pronunciata nel 1957 la Corte Costituzionale, confermando la legittimità della norma e meglio definendo la fattispecie delittuosa: non una semplice “difesa elogiativa” configura il reato di apologia, ma una “esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito fascista”.

Quanto al saluto romano, la più tipica delle manifestazioni fasciste che la legge Scelba sanziona, i pronunciamenti sono decine. L’orientamento che considera il gesto come un reato a pieno titolo è molto frequente (si vedano, tra le altre, le sentenze della Cassazione nn. 11943 del 1982, 24184 del 2009, 35549 del 2012 e 37577 del 2014), ma ci sono stati anche pronunciamenti di segno contrario: a Livorno (sentenza del 6 marzo 2015), il saluto romano allo stadio non è stato considerato reato perché “la manifestazione sportiva di per sé non è normalmente il luogo deputato a fare opera di proselitismo e propaganda”, ma per un fatto identico accaduto sempre allo stadio a Udine nel 2008 la Cassazione (sentenza n. 20450 del 2016) ha invece deciso di condannare sette tifosi friulani.

C’è poi la questione del cosiddetto rito del “presente”: a Milano nel 2015 sedici militanti di estrema destra sono stati condannati per aver aver fatto nel 2013 il saluto romano al grido di “presente!” in memoria di Sergio Ramelli e Enrico Pedenovi, uccisi negli anni Settanta: a nulla è valso il tentativo della difesa di “defascistizzare” il gesto sostenendo le origini militari del rito. L’identica eccezione è invece stata accolta, sempre per la commemorazione di Ramelli e Pedenovi ma relativa al 2014, dalla Corte di Cassazione (sentenza n.28298 del 2017): se fatto durante il rito del presente, il saluto romano non è reato. Anzi sì: sempre la Cassazione (sentenza n.37577 del 2014) ha condannato due militanti di Casapound per il rito del presente a braccio teso durante la commemorazione delle vittime delle Foibe nel 2009.

Morale: la valutazione del singolo caso spetta ai giudici. E le sentenze, com’è noto, non si commentano: si accettano o si impugnano. Quel che è certo, però, è che essendo l’azione penale obbligatoria, le Procure di tutta Italia sono tenute a indagare (il che non significa per forza arrivare a una condanna) gli autori di gesti analoghi.

E si arriva così al 2018. Roma, 7 gennaio: Casapound organizza un’affollatissima commemorazione della strage di Acca Larentia, al termine della quale ottomila braccia tese si alzano al cielo in un coro di “presente!”. È una scena da Istituto Luce, le immagini sono impressionanti e si diffondono all’istante: apprensione, paura, i fascisti son tornati. Macerata, 3 febbraio: il militante di estrema destra Luca Traini esce di casa armato, spara a caso a sei persone di origini africane e si fa arrestare facendo il saluto romano. Sdegno, indignazione, allarme neofascismo. Ora, la domanda è: alla luce delle leggi di cui sopra, in Italia una scena come quella di Acca Larentia può consumarsi indisturbata? E sempre stanti le stesse leggi, può una formazione politica come Forza Nuova dettare a diverse agenzie la nota “noi oggi ci schieriamo con Luca Traini” sostenendo pubblicamente l’autore di un atto terroristico di fin troppo evidente matrice razzista? La risposta, ovviamente, è no. Eppure sono accadute entrambe le cose.

Sul perché le leggi Scelba e Mancino vengano troppo spesso disapplicate si è espresso il Ministro della Giustizia Andrea Orlando in un’intervista a Repubblica lo scorso dicembre: “Alla luce dei fatti a cui stiamo assistendo, credo sia utile una ricognizione per capire il motivo per cui le incriminazioni sono così poche. Per questo mi confronterò con il Csm”, ha dichiarato, “è opportuno riallineare la normativa esistente e capire se ci sono problemi tecnici che rendono difficile e rara l’incriminazione. Un tempo la riprovazione sociale faceva da argine a certe derive. Poi quel muro è un po’ venuto meno. E purtroppo anche quello delle norme è stato utilizzato poco”.

Nel frattempo il tema “sciogliere o non sciogliere i gruppi neofascisti” è diventato tra i più caldi della campagna elettorale. In pratica, ci si sta chiedendo se l’Italia debba o non debba applicare le sue stesse leggi, se debba applicarle sempre o solo qualche volta, su tutto il territorio nazionale o in una Procura sì e in una no. Ancora una volta viene buono Flaiano: la situazione in Italia è grave ma non seria.

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